STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DENOMINATA UMCO (UNIONE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI)

 

 

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II FINALITA’

TITOLO III SOCI

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

TITOLO V RISORSE ECONOMICHE E DISPOSIZIONI FINALI


TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI


ART. 1

(Denominazione, sede e simbolo)


1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, l’associazione denominata UMCO (Unione Medici Chirurghi e Odontoiatri), libera associazione di fatto, non lucrativa ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, della legge n. 383/2000 e del titolo I Capitolo III art 36 e seg. del Codice Civile

2. L’Associazione ha sede in Elmas (CA), Via Sa Narba, 62 e potrà avere sedi operative anche all’estero.

3. La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.

4. Il simbolo del Movimento è deciso dall’Assemblea dei Soci con maggioranza corrispondente alla metà più uno.


ART. 2

(Durata e scioglimento)


1. La durata dell’Associazione è illimitata.

2. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con la maggioranza assoluta dei Soci, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. In caso di scioglimento per qualunque causa, cessazione od estinzione dell'Associazione, il patrimonio dell’Associazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale od a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'Assemblea deciderà la devoluzione dei beni residuanti dopo l'esaurimento della liquidazione, a favore di altra associazione o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. Le quote annuali devono essere versate entro il termine dell'approvazione del rendiconto annuale.


TITOLO II

FINALITA’


ART. 3

(Finalità)


  • L’associazione è apartitica, indipendente, non ha finalità di lucro. Lo scopo dell’ Associazione è quello di promuovere lo sviluppo della cultura, la ricerca scientifica e tecnica così come riportato dall’art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare operando un’azione di profondo rinnovamento culturale, intellettuale e deontologico degli Ordini dei Medici, favorendo il ricambio dei professionisti che lo andranno a guidare e contrastando in radice ogni deriva antidemocratica, politico-¬partitica e sindacale che ne condizionino i principi - anche in via del tutto potenziale - della sua azione. L’ Associazione si ispira all’art. 32 della C.I., nello scopo di tutelare la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività e di impedire trattamenti sanitari obbligatori, ed all’art. 33 della C.I. promuovendo la libertà dell’arte e della scienza e la libertà di insegnamento.
  • L’Associazione mira alla tutela ed al rispetto della dignità e del decoro della professione medica, il cui fondamento è l’indipendenza intellettuale e la libertà scientifica, così come normato dal codice deontologico, al fine di tutelare lo stato di salute dell’essere umano e il suo benessere psichico e fisico che si attua nella rigorosa adesione ai canoni della deontologia ippocratica, nel rispetto di valori fondamentali e principi etici universali
  • L’Associazione intende affermare che il medico nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche ed ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere ad interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura (art. 4 del codice deontologico).
  • L’ Associazione si prefigge inoltre di fornire un supporto culturale ed ideologico in tema sanitario sia dal punto di vista delle proposte di legge di riforma della sanità pubblica e privata sia per ciò che attiene le riforme assolutamente necessarie ed ineludibili della composizione e funzionamento degli Ordini Professionali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. A tal fine è previsto che l’Associazione svolga azione di proselitismo in questo settore e di organizzazione di convegni e seminari ed incontri con i professionisti del territorio soprattutto al fine di potenziare e diffondere tra i cittadini ed i professionisti la conoscenza del Codice Deontologico Professionale del Medico e dell’ Odontoiatra e dei valori costituzionali su cui esso si basa.


ART.4

(Altre attività)


L’associazione si dedica a:

a) l’organizzazione di corsi, seminari, convegni e manifestazioni culturali varie per promuovere la sensibilità professionale ed in particolare relativamente agli ambiti della salute, benessere e le scienze affini; l’organizzazione e l’erogazione dei servizi di finalità sociale, in particolare in materia socio sanitaria, assistenziale, del turismo sociale, dello sport, del tempo libero, dell’ambiente, della tutela del patrimonio ambientale ed artistico, della cultura, dell’educazione, della ricerca etica e spirituale, della promozione della solidarietà .

b) la diffusione della cultura in generale ed in particolare della salute e del benessere nella popolazione di tutte le età, con particolare attenzione alle categorie svantaggiate e/o a rischio;

c) la collaborazione con strutture ed enti, pubblici e privati, nonché singoli professionisti, associazioni di categoria, associazioni e società sportive, strutture scolastiche, in relazione alle iniziative volte alla promozione della tutela della salute e della prevenzione sanitaria;

d) l’impegno a favorire la comunicazione scientifica tra operatori, ricercatori e studiosi nelle varie discipline umanistiche e scientifiche, in modo da garantire adeguate sinergie, interscambio e nuove progettualità, nonché alla divulgazione ed alla risoluzione delle problematiche inerenti la salute, il benessere e le scienze affini ed i servizi che vengono svolti, a qualunque livello, in tali settori;

e) la progettazione e la realizzazione di attività, servizi, consulenze relativi alla cultura umanistica e scientifica, in presenza e/o via internet, in Italia e all’estero; la progettazione e realizzazione di interventi di informazione, prevenzione, formazione, aggiornamento professionale, in presenza e/o a distanza, via internet, per operatori specifici, nonché per un pubblico di non professionisti interessato alla materia; la progettazione e realizzazione di prodotti editoriali, periodici (esclusi i quotidiani) e non;

f) L’Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerino integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.


TITOLO III

SOCI


ART.5

(Soci)


1. Sono ammessi all’Associazione tutti coloro, persone fisiche a partire dai 16 anni di età, persone giuridiche, associazioni ed enti che condividono gli scopi dell’associazione; l’iscrizione si perfeziona per chi sia in regola con il pagamento delle quote sociali e rispetti il presente statuto ed i regolamenti approvati dall’assemblea. I minori di anni 18 pagano metà della quota associativa e non partecipano alle votazioni. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

2. Ad esclusione dei soci fondatori, vincolo ineludibile per l’accettazione di un socio è che sia presentato da almeno un socio fondatore o ordinario o onorario, regolarmente iscritto. Anche il conferimento del titolo di socio onorario deve essere proposto da almeno un socio fondatore o ordinario o onorario.

3. I soci ordinari, sostenitori e finanziatori devono essere accolti a seguito di votazione del Consiglio dell’Associazione, con voto palese della maggioranza più uno dei partecipanti all’assemblea regolarmente convocata.

4. La condizione di socio onorario è decisa dal Consiglio dell’Associazione per maggioranza più uno degli aventi diritto al voto ed è motivata da meriti guadagnati dal socio durante il suo periodo di iscrizione. La stessa condizione di socio onorario può essere revocata con la stessa maggioranza, a seguito di gravi motivi.

5. La qualità di socio si intende piena ed assoluta, con parità di diritti e di doveri, senza alcuna limitazione e distinzione tra i soci.

6. La quota annuale di iscrizione dei soci fondatori, ordinari e sostenitori è definita in documento a parte, allegato al presente statuto e passibile di revisione per voto palese della maggioranza più uno degli aventi diritto al voto.

7. I soci fondatori, ordinari e sostenitori che dovessero ritardare il pagamento della quota associativa di due mesi dalla scadenza annuale, avranno la propria iscrizione sospesa per l'intero anno fino a che non avranno saldato la competenza. Passato un anno dalla scadenza della quota associativa non pagata, l'iscrizione del socio risulterà decaduta, ma potrà essere poi riattivata per gli anni successivi.

8. I soci finanziatori che effettuano una donazione superiore a quattro volte o più la quota del socio sostenitore, ottengono tale iscrizione per la durata di due anni.

9. I soci onorari sono sollevati dal pagamento della quota associativa.

10. Ogni tesserato è iscritto al libro dei soci e deve intendersi cancellato dallo stesso qualora non rinnovi la quota associativa entro il mese di gennaio di ogni anno. La quota associativa è intrasmissibile.

11. I soci dell'Associazione si distinguono in:

a) Soci Fondatori, ovverosia quelli che hanno partecipato alla fondazione dell'associazione nel 2022 e che sono in regola con le quote sociali

b) Soci Ordinari, ovverosia quelli che condividono la missione dell’Associazione e la supportano e possiedono un titolo di laurea in Medicina e Chirurgia e/o Odontoiatria e sono regolarmente iscritti

c) Soci Sostenitori, ovverosia quelli che, pur non essendo in possesso di un titolo di laurea in Medicina e Chirurgia e/o Odontoiatria, condividono la missione dell’Associazione e la supportano e sono regolarmente iscritti

d) Soci Finanziatori, ovverosia quelli che, pur non essendo in possesso di un titolo di laurea in Medicina e Chirurgia e/o Odontoiatria, condividono la missione dell’Associazione e la supportano e nell'ultimo biennio hanno effettuato donazioni pari o superiori a quattro volte la quota del socio sostenitore

e) Soci Onorari, ovverosia ex soci fondatori o ordinari, che per motivi di anzianità non sono più attivi dentro l'associazione, ma che hanno ricoperto in passato ruoli di rilievo per la stessa. L'ammissione, previa domanda scritta dei richiedenti, viene deliberata dal Consiglio Direttivo e diventerà definitiva a seguito del versamento delle quote associative.

12. La decisione del Consiglio Direttivo può essere impugnata dall’interessato davanti all’Assemblea oppure da % dei componenti l’Assemblea stessa, la quale decide inappellabilmente a maggioranza assoluta dei componenti.

13. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione entro novanta giorni dal suo ricevimento; in mancanza di un provvedimento di accoglimento entro tale termine la domanda si intende respinta.

14. I soci fondatori, quelli ordinari e quelli onorari costituiscono il Consiglio dell'associazione e hanno diritto di voto. Essi promuovono, organizzano, gestiscono e monitorano le attività svolte dall’Associazione.

15. Il socio, fondatore o ordinario o onorario è tenuto moralmente alla partecipazione alle assemblee del Consiglio dell’Associazione, di persona o tramite delega a socio regolarmente iscritto e con diritto di voto. A seguito di assenze reiterate per un intervallo di tempo superiore ai tre mesi, non verrà conteggiato per stabilire il numero dei componenti la maggioranza.

16. I soci sostenitori e quelli finanziatori hanno diritto di conoscere i documenti contabili ed amministrativi dell'Associazione ma non hanno diritto di voto. Ciononostante possono proporre, aiutarne l’organizzazione e partecipare anche attivamente alle iniziative dell’Associazione e, su delega del Consiglio, possono svolgere mansioni di responsabilità organizzativa all’interno di talune di queste.

17. Ogni associato in sede di Assemblea può farsi delegare da altro socio. I soci onorari possono essere presenti alle Assemblee ma senza diritto di voto.

18. La qualità di associato si perde per morte, recesso od esclusione. Il socio può sempre recedere dall'Associazione ai sensi dell'art. 24 c.c., tramite comunicazione scritta da inviarsi al Presidente con un preavviso di almeno tre mesi. Con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, può essere escluso l'associato allorché ricorra uno dei seguenti motivi:

  • grave e ripetuta violazione delle norme statutarie-regolamentari o delle
  • disposizioni assunte dagli organi sociali;
  • morosità nel pagamento delle quote associative o grave inadempimento agli
  • obblighi imposti all'associato dallo Statuto o dai regolamenti interni;
  • comportamento dell'associato che abbia arrecato, o che vi sia fondato timore possa ragionevolmente arrecare, danni morali o patrimoniali all'Associazione.

Avverso la delibera di esclusione, da comunicarsi all'interessato con lettera raccomandata anche a mano, l'associato può ricorrere all’Assemblea dei Soci. La deliberazione acquista efficacia con l’ iscrizione al libro soci. I soci esclusi per morosità potranno, dietro specifica richiesta, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione ed ogni precedente pendenza con l'Associazione. La decadenza dalla qualità di socio avviene, salvo che per dimissioni, unicamente ed esclusivamente per mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo dello Statuto e viene deliberata dal Consiglio Direttivo su iniziativa di uno dei suoi membri o su iniziativa di 1/3 dei soci, a maggioranza dei 2/3 dei componenti; la decisione del Consiglio Direttivo può essere impugnata dall’interessato davanti all’Assemblea oppure da 1/3 dei componenti l’Assemblea stessa, la quale decide in modo inappellabile a maggioranza assoluta dei componenti. Le decisioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea vanno espresse con mozioni motivate.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI


ART.6

(Organi sociali)


Sono organi dell'Associazione:

a) L’Assemblea dei soci;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Segretario;

d) Il Tesoriere;

e) Il Presidente;

f) Il Vice Presidente


ART.7

(L’Assemblea)


1. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante e-mail / lettera cartacea da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

2. L’Assemblea è inoltre convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 2/3 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.


ART. 8

(Validità assemblea)


1. L’ Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante.

2. L’ Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

3. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

4. Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno due ore. Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto dal presente articolo, andrà riconvocata una nuova assemblea entro 30 giorni.

5. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

6. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

7. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

8. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti debbono essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci.

9. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri tre associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

10. Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria) con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno

11. diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

12. Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.


ART. 9

(Verbalizzazione)


1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario (oppure da un componente dell’assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal Presidente.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).


ART.10

(Compiti dell’Assemblea)


All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA

- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;

- approvare il bilancio consuntivo e preventivo;

- nominare le cariche associative;

- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

- approvare l’eventuale regolamento interno;

- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sull’ esclusione dei soci;

- deliberare su quant’altro demandatole, per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;

- deliberare sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalle leggi vigenti;

- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio e la nomina di uno o più liquidatori;

IN Sede STRAORDINARIA

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.


ART. 11

(Consiglio Direttivo)


1. Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 4 anni. Esso è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 6 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

2. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili senza limiti e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

3. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

4. All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o due dei suoi membri lo ritengano necessario; le riunioni sono valide se sono presenti (inclusa la presenza per via telefonica e/o in video conferenza) almeno due membri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o da un consigliere designato dai presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con avviso contenente un succinto ordine del giorno trasmesso, in via ordinaria, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante avviso cartaceo o email e, in via straordinaria, per urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, mediante e-mail.

8. Le deliberazioni consiliari sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà dei consiglieri presenti.

9. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo in particolare ha il compito di:

  • eleggere il presidente;
  • nominare un Segretario che ha il compito di redigere e sottoscrivere insieme al Presidente i verbali dell'Assemblea e le scritture contabili;
  • nominare all'interno del Consiglio Direttivo un Vice Presidente che, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, ne fa le veci;
  • fissare le norme per il funzionamento dell'associazione
  • decidere riguardo le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
  • decidere riguardo le attività ed i servizi istituzionali, complementari e commerciali, da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
  • decidere riguardo la direzione del personale dipendente ed il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
  • redigere annualmente il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
  • predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
  • fissare delle quote sociali;
  • nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
  • redigere ed approvare i Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
  • deliberare sull’ammissione di nuovi soci, sul recesso ed esclusione dei soci;
  • ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  • nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.


ART. 12

(Presidente)


1. Il Presidente dell’Associazione, che è anche presidente dell'Assemblea, è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti ed è immediatamente e senza limiti rieleggibile.

2. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio, ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci; convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

3. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di tutte le attività dell'Associazione. Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione e la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi.

4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

5. Il Presidente nomina un segretario del Consiglio Direttivo che ha le funzioni di verbalizzare le adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive e che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’associazione.

6. Il Presidente può conferire sia ai soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.


Art. 13

(Vice Presidente e Segretario)


1. Il Consiglio Direttivo nomina tra i Consiglieri il Vice-Presidente che dura in carica quanto il Consiglio stesso. Il Vice-Presidente può, in caso di assenza o impedimento del Presidente, convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale e, negli stessi casi, rappresentare l'associazione all'esterno.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Segretario ha le funzioni di verbalizzare le adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché del libro dei soci dell’Associazione, ha diritto di voto nel Consiglio Direttivo. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti ed ordinativi.


Art.14

(Il Tesoriere)


1. Il Tesoriere, nominato dai consiglieri tra i membri del Consiglio Direttivo, cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e consuntivo, accompagnandolo con idonea relazione contabile.

2. Il Tesoriere dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

3. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

4. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.


TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE E DISPOSIZIONI FINALI


ART. 15

(Risorse economiche)


1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

a) contributi e quote associative;

b) contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, persone giuridiche, agenzie internazionali, associazioni e fondazioni, governi locali;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale, sempre prodotta nel chiaro perseguimento del fine dell'Associazione, quali ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore;

d) le entrate derivanti dall'organizzazione di manifestazioni inerenti all'oggetto sociale, sponsorizzazioni e pubblicità inerenti alle attività svolte;

e) da qualsiasi bene, mobile ed immobile, materiale ed immateriale, pervenuto e/o acquisito dall’Associazione a qualsiasi titolo; da avanzi di lotterie, pesche di beneficenza e tombolate regolarmente autorizzate dalle autorità preposte per legge ;

f) da contributi volontari erogati da soci e da terzi in occasioni di manifestazioni di ogni genere, secondo le modalità che stabilirà il Consiglio esecutivo;

g) proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale;

h) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.

2. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie ed a quelle previste dal presente statuto.

3. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa.

4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente.


ART. 16

(Bilancio)


1. I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea Generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 giugno di ogni anno;

4. Il bilancio consuntivo ed i rendiconti delle gestioni separate debbono essere conformi al D.P.R. 600/73 e successive modificazioni. Il bilancio consuntivo dovrà contenere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria anche per le attività connesse, qualora esercitate autonomamente e con contabilità separate.


Art.17

(Regolamento)


Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea, a maggioranza assoluta dei soci iscritti, può approvare uno o più regolamenti per la disciplina dell’attività dell’Associazione.


Art.18

(Libri dell’Associazione)


Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro dei soci ed il protocollo corrispondenza.


Art. 19

(Divieti ed obblighi)


È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio associativo durante la vita dell’ Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di amministrazione per la realizzazione delle attività istituzionali dell’Associazione o di quelle ad esse direttamente connesse.


ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)


L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso dai soci riuniti in Assemblea appositamente convocata e regolarmente costituita e con votazione favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge


Art. 21

(Clausola arbitrale)


In caso di controversia tra un socio e l’Associazione, la soluzione è demandata ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui 1 nominato dal socio, 1 dal Consiglio Direttivo ed 1, con funzioni di Presidente da nominarsi congiuntamente; in caso di disaccordo nella nomina del Presidente, si provvederà a chiederne la nomina al Tribunale di Cagliari.


Art. 22

(Disposizioni finali)


Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Il presente Statuto, articolato in 5 titoli e 22 articoli è stato approvato in sostituzione del precedente a seguito di votazione dei soci partecipanti all’assemblea straordinaria indetta in data odierna.


Cagliari 18/04/2023

Informazioni

L’associazione culturale UMCO è apartitica, indipendente, non ha finalità di lucro. Lo scopo dell’ Associazione è quello di promuovere lo sviluppo della cultura, la ricerca scientifica e tecnica così come riportato dall’art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare operando un’azione di profondo rinnovamento culturale, intellettuale e deontologico degli Ordini dei Medici, favorendo il ricambio dei professionisti che lo andranno a guidare e contrastando in radice ogni deriva antidemocratica, politico-partitica e sindacale che ne condizionino i principi – anche in via del tutto potenziale –della sua azione.